IMPOSTA
COMUNALE IMMOBILI
Regolamento
Art. 1
Ambito di applicazione
1.
Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà
prevista dagli articoli 52 e 59 dei decreti legislativi 15 dicembre 1997 n.
446, disciplina dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I., di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
Art. 2 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali
1.
Si stabilisce che l’esenzione dall’I.C.I., prevista all’art.
7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504/1992, concernente gli
immobili utilizzati da Enti non commerciali di cui all’art. 87 comma 1 lettera
c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, compete esclusivamente per fabbricati
ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti
dall’Ente non commerciale utilizzatore.
Art. 3 - Disciplina delle abitazioni principali
1.
In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale,
considerate tali per espressa previsione ai fini dell’aliquota ridotta e/o
della detrazione d’imposta, è equiparata all’abitazione principale come intesa
dall’articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 l’unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o
disabile che acquisisce la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2.
Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle
condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione
principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Art. 4 - Aree fabbricabili
1.
Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo
edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale approvato dal
comune
2.
Le aree assoggettate a vincolo di inedificabilità non sono
soggette alla disciplina delle aree fabbricabili.
3.
Nel caso di utilizzazione di un’area a scopo edificatorio,
il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili
indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.
4.
Il valore di riferimento delle aree fabbricabili è quello
indicato dall’osservatorio del mercato immobiliare istituito presso il
Dipartimento del Territorio.
5.
Spetta alla Giunta comunale definire gli eventuali
correttivi delle singole zone omogenee e delle varie zone urbanistiche.
6.
Con successivo provvedimento il Consiglio comunale
provvederà ad approvare gli eventuali correttivi predisposti dalla Giunta.
7.
Come previsto dall’articolo 8 del presente regolamento,
spetta alla Giunta comunale l’individuazione dei criteri di accertamento da
utilizzare.
8.
in caso di fabbricato in corso di costruzione ove una parte
sia stata ultimata, le unità immobiliari ultimate sono assoggettate all’imposta
quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori o, se
antecedente, dalla data in cui le stesse sono comunque utilizzate.
Conseguentemente la superficie dell’area edificabile sulla quale è in corso la
restante costruzione, ai fini impositivi è ridotta della quota risultante dal
rapporto esistente tra la volumetria della parte già costruita ed autonomamente
assoggettata ad imposizione come fabbricati e la volumetria complessiva del
fabbricato risultante dal progetto approvato.
9.
Il medesimo criterio si applica nel caso in
cui una o più unità immobiliari, facenti parte di fabbricato più ampio, siano
oggetto di interventi di recupero come definiti dall’art. 5, comma 6, del
decreto legislativo 504/1992: viene individuata come area fabbricabile oggetto
di imposizione la quota dell’intera area sulla quale insiste il fabbricato,
comprensiva dell’area di pertinenza, data dal rapporto tra la volumetria delle
unità immobiliari soggette a recupero e quelle dell’intero fabbricato.
Non costituisce area fabbricabile il
lotto che per le sue dimensioni o conformazione, non essendo accorpabile ad
altri lotti confinanti in quanto di proprietà di soggetti diversi, non consente
di fatto l’ edificazione di alcun tipo di fabbricato.
Art. 5 - Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati
1.
Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che,
di fatto non utilizzati, presentano inidoneità all’uso cui sono destinati, per
ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone, non
superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alla
legge 5 agosto 1978 n. 457, art 31, comma 1, lettere a) b).
2.
I fabbricati di cui al comma precedente devono presentare, a
titolo esemplificativo, almeno una delle seguenti caratteristiche:
§
mancanza della copertura;
§
mancanza dei serramenti;
§
mancanza delle scale di accesso;
§
strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, solai);
§
mancanza dell’impianto elettrico, idrico, sanitario.
3.
Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità
la sola assenza dell’allacciamento elettrico ed idrico.
4.
Sono fatte salve le situazioni di inagibilità o
inabitabilità dovute a motivazioni di tipo igienico-sanitario riconosciute con
provvedimento dell’Unità Sanitaria Locale (esempio: mancanza impianto idrico,
sanitario, insalubrità).
5.
La riduzione dell’imposta nella misura del 50% si applica
dalla data di presentazione della domanda di perizia all’ufficio tecnico
comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione
sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità,
successivamente verificabile da parte del Comune.
6.
Il venir meno delle condizioni di inagibilità o di
inabitabilità è portato a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui
all’art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992.
Art. 6 - Definizione dei fabbricati rientranti
nell’art. 2 del D.PR. 139/98
1.
Con il seguente comma si intende definire con maggior
chiarezza quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998 n° 139 (articolo 2 che introduce il comma 3bis dell’articolo 9 del Decreto
Legge 30 dicembre 1993 N° 557).
Fabbricati
strumentali all’attività agricola:
§
Si considerano corrispondenti a quanto previsto dal D.P.R.
23 marzo 1998 N° 139 i fabbricati che siano, o siano stati, destinati per
l’attività agricola (attività dirette alla coltivazione del terreno e alla
silvicoltura, manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, allevamento
di animali, protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli,
alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la
coltivazione) e non abbiano subito modificazioni.
Parti
abitative non utilizzate di fabbricati strumentali all’attività agricola:
Si intendono facenti parti di questa
tipologia di fabbricati, e perciò rientranti nell’articolo 2 che introduce il
comma 3bis dell’articolo 9 del Decreto Legge 30 dicembre 1993 N° 557, perché
ritenute minimali, le parti abitative non utilizzate del fabbricato se esistono
le seguenti condizioni:
§
mancanza di allacciamento alla rete elettrica;
§
mancanza di allacciamento all’acquedotto;
§
nel fabbricato sia prevalente la destinazione agricola, in
qualsiasi caso la volumetria
della parte abitativa non deve
superare il 40%;
§
non essere accatastati al catasto urbano (esclusa la
categoria D10);
§
non siano state richieste concessioni edilizie di recupero.
§
Dal momento della richiesta di concessione edilizia di
trasformazione l’imposta è
dovuta sulla base delle aree
fabbricabili.
Per
semplificare le attività del contribuente il Comune, entro 6 mesi
dall’approvazione del presente regolamento, individuerà l’elenco puntuale dei
fabbricati rientranti in questa categoria. L’elenco verrà pubblicato all’albo
pretorio e divulgato alla popolazione. I possessori di fabbricati che, pur
ritenendo di essere in questa categoria, non fossero stati inseriti in elenco
potranno richiedere al Comune l’inserimento entro 60 giorni dalla
pubblicazione.
La norma è
valida a prescindere dalle caratteristiche dei proprietari.
2.
Per quanto riguarda il riconoscimento della ruralità per la
parte destinata ad edilizia abitativa previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998 n° 139 (articolo 2 che modifica il comma 3
dell’articolo 9 del Decreto Legge 30 dicembre 1993 N° 557) si applica la
normativa più favorevole al contribuente per tutte le annualità dell’I.C.I.
purché non esistano provvedimenti definitivi.
Art. 7 - Versamenti – Rimborsi – Liquidazioni
1.
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati
da un contitolare anche per conto degli altri, purché l’imposta relativa
all’immobile in questione sia stata totalmente assolta per l’anno di
riferimento.
2.
La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche
per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente Regolamento.
3.
Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore
imposta, sia in sede di liquidazione sulla base della dichiarazione che in sede
di accertamento, od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere
emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
4.
Nei casi di decesso, il versamento può essere effettuato a
nome del deceduto per l’intera annualità, soltanto per l’anno in cui è
avvenuto. Nella determinazione dell’imposta, in particolare per l’eventuale
applicazione della detrazione per l’abitazione principale, si dovrà tenere
conto dell’effettiva situazione in essere nei confronti del deceduto.
5.
Nel caso di calamità naturali di grave entità, il sindaco,
con proprio provvedimento motivato, può stabilire il differimento e la
rateizzazione del pagamento della rata ICI in scadenza.
6.
Al fine di agevolare e razionalizzare le modalità di
esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti,
il Comune, potrà utilizzare in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite
il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale
intestato alla tesoreria del comune e/o quello direttamente presso la tesoreria
medesima, nonché il pagamento tramite sistema bancario od altre forme di
pagamento che si rendessero maggiormente economiche, funzionali ed efficienti.
7.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 504/1997 il
contribuente può richiedere il rimborso al Comune delle somme versate e non
dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello
in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per
questa ultima fattispecie si intende il caso di decisione definitiva di procedimento
contenzioso.
8.
Non si procede al rimborso quando la somma da rimborsare
risulti inferiore ad € 16,53
9.
Ai fini dell’attività di controllo di cui al comma 1
dell’art. 11 del decreto legislativo 504/1997 l’ufficio provvede con motivato
avviso di accertamento/liquidazione, che deve essere notificato al contribuente
entro il quinto anno a quello cui si riferisce l’imposizione.
10.
Non si da luogo a
liquidazioni ed accertamenti per differenza d’imposta inferiore ad € 16,53.
11.
La comunicazione dei provvedimenti che devono essere
notificati al contribuente può essere effettuata anche mediante raccomandata
postale con avviso di ricevimento, come previsto dall’art. 11, comma 2, del
decreto legislativo 504/1992. Se il contribuente è presente di persona presso i
locali dell’ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante
consegna dell’atto direttamente nelle mani del medesimo, da parte di persona
addetta all’ufficio.
Art.
8 -
Spese di notifica
1.
le spese di notifica degli avvisi di liquidazione ed
accertamento sono poste a carico dei destinatari, con un importo forfetario di
€ 5.16 aggiornabile annualmente ad autonomo provvedimento (determinazione)
assunto dal dirigente Responsabile del
Servizio Amministrativo.
1.
Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 1,
del D.Lgs. 446/97 ed allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico
dei contribuenti si potrà disporre la soppressione dell’obbligo di
presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I. con autonomo
provvedimento (determinazione) assunto dal dirigente Responsabile del Servizio Amministrativo.
2. Il
contribuente sarà comunque obbligato a
comunicare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della
soggettività passiva con la sola indicazione dell’unità immobiliare interessata
alla variazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui la
variazione (compravendita, successione, donazione, ecc.) è avvenuta.
3. Se tale comunicazione è sottoscritta da
tutte le parti del rapporto vale come dichiarazione sia di acquisizione sia di
cessazione della soggettività passiva.
4. La comunicazione può essere congiunta per
tutti i contitolari dell’immobile.
5. La
comunicazione potrà essere effettuata sulla base di appositi modelli
predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione dei contribuenti. Si
considera comunque a tutti gli effetti comunicazione la dichiarazione di
variazione I.C.I. presentata in base al modello ministeriale di cui all’art. 10,
comma 4, del D.Lgs. 504/92.
Art. 10 Differimento dei termini
per i versamenti
1.
Nel
caso di accertamento d’ imposta dovuta dal contribuente, e relative sanzioni,
per un importo superiore ad € 2500, su richiesta motivata dello stesso è
possibile la rateizzazione in quattro rate trimestrali, con applicazione degli
interessi legali sugli importi il cui versamento è differito per la durata del
differimento.
2.
la dilazione è concessa dal funzionario
responsabile del tributo, previo rilascio da parte del contribuente di polizza
fidejussoria nel caso in cui l’importo dovuto sia superiore ad € 10.000.
3.
il contribuente decade dal diritto
alla dilazione nel caso di mancato pagamento di una rata.
Art. 11 - Semplificazione
1.
La Giunta comunale, tenendo anche conto delle capacita'
operative dell'ufficio tributi, individua, per ciascun anno di imposta, sulla
base di criteri selettivi informati a principi di equità' e di efficienza, i
gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo.
2.
Per i predetti anni di imposta 1998 e precedenti, le
operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in
rettifica per infedeltà' della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per
omessa presentazione della dichiarazione, sono effettuate sulla base di criteri
selettivi fissati dalla Giunta comunale"
Art. 12
- Efficacia della norma
1.
Il presente regolamento è efficace dal 1° gennaio 1999.
Art. 13
- Normativa di rinvio.
1.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si
applicano le disposizioni dei decreti legislativi n. 504/1992 e n. 446/1997 e
di regolamenti comunali in materia tributaria.