PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
Istituzione della tassa
1. E' istituita
la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ai sensi e
secondo le norme del Capo III del decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni e le disposizioni del presente
regolamento.
2. La tassa si applica in base all'apposita tariffa annuale di cui al successivo art. 5.
ART. 2
Oggetto della tassa
1. La tassa ha per oggetto il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del centro
abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso nelle zone
del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il servizio di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni è disciplinato da apposito
regolamento ai sensi dell'art. 8 del
D.P.R. 10.09.1982, n. 915.
ART.3
Presupposto della tassa
1. Ai sensi dell'art. 62 del D.L.vo 507/1993 e successive modificazioni, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte
pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde,
esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di smaltimento
è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa, ancorché in zona
non ancora perimetrata nei modi previsti dal regolamento del servizio di cui
all'articolo precedente, fatte salve le esclusioni di legge e regolamento.
2. Per l'occupazione o la detenzione di locali
e aree scoperte utilizzate a civile abitazione dalle persone residenti nel
Comune di Cogne la tassa è applicata ad personam che
vi risiede.
3. Per l'abitazione colonica e gli altri
fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta
anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata
soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
4. Per locali si intendono
tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione
stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso
l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso.
5. Sono altresì tassabili quelle aree
(balconi, terrazze, cortili piazzali o a qualsiasi uso adibiti) costituenti accessorio o pertinenza dei locali od aree
principali assoggettati a tassazione, anche se destinati ad attività diversa da
quella esercitata nell'edificio annesso, o non strumentale.
6. La tassa è dovuta
anche nel caso i locali e le aree restino temporaneamente chiuse, purché anche
solo parzialmente ammobiliate, arredate od occupate da masserizie od oggetti di
qualsiasi genere o natura o siano provviste di allacciamento ai servizi
pubblici (energia elettrica, telefono, acqua, gas).
7. Nelle unità
immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una
attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla
tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a
tal fine utilizzata.
ART. 4
Soggetti passivi e responsabili
1. Ai sensi dell'art. 63 del D.L.vo 507/1993 e successive modificazioni, la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le
aree scoperte di cui all'articolo precedente con vincolo di solidarietà tra i
componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le
aree stesse.
2. Il Comune, quale ente impositore della
tassa, non è soggetto passivo per i locali e le aree adibite ad uffici e
servizi comunali.
3. Per il pagamento della tassa riguardante i locali di abitazioni affittati con mobilio, é
responsabile il proprietario dei medesimi.
ART. 5
Tariffe e gettito della tassa
1. la tassa è applicata secondo le tariffe
annuali deliberate dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 69 del D.L.vo 507/93 e successive modificazioni e commisurate
alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie o per unità di
persona imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed
aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati,
nonché al costo dello smaltimento.
2. Il gettito complessivo presunto della tassa
viene determinato, in conformità all'art. 61 del D.L.vo 507/93 e successive
modificazioni, all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe,
nella quale deliberazione deve essere indicato anche il
grado di copertura del costo del servizio di smaltimento.
ART. 6
Misurazione dei locali e delle aree
1. La tassa è calcolata ad unità di persona
per i locali e le aree tassabili utilizzate a civile abitazione dalle persone
residenti in Cogne e in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili per tutte le altre
categorie.
2. La superficie tassabile dei locali è
misurata sul filo interno dei muri, mentre quella delle aree sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle
eventuali costruzioni che vi insistono.
3. Per l’individuazione delle aree di
pertinenza o accessorio degli edifici, si fa riferimento alle superfici
recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base
alle risultanze catastali.
4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro
quadrato fino a 0.50 vanno trascurate e quelle superiori
vanno arrotondate a metro quadrato.
5. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi il Comune,
ai sensi dell'art. 63 del D.L.vo
507/93 aumenta la superficie di ciascun condomino di una quota secondo il
seguente prospetto: ‑ aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a
2 condomini ‑ aumento del 8% agli alloggi siti in edifici sino a 5
condomini ‑ aumento del 6% agli alloggi siti in edifici oltre 6 condomini
ART. 7
Aree tassabili con superficie ridotta
1. Ai sensi dell'art. 66 del D.L.vo 507/93 e successive modificazioni, le aree
scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa sono computate nella misura del
25%, le altre aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse da quelle
predette, sono computate nella misura del 50%.
2. Le aree coperte delle unità immobiliari la
cui tassa è applicata ad unità di misura a metro quadrato adibite a cantina,
deposito, autorimessa, garage sono computate nella
misura del 50% della tassa di riferimento per cui sono adibite.
ART. 8
Locali ed aree non tassabili
1. In applicazione dell'art. 62, comma 20, del D.L.vo 507/93 e successive modificazioni, si
considerano non tassabili, a titolo puramente esemplificativo: a) centrali
termiche e locali destinati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche,
vani ascensori, silos e simili ove non si abbia di regola, presenza umana; b)
solai e simili non adattabili ad altri usi; c) superfici scoperte e coperte
riservate esclusivamente alla sola pratica sportiva o ginnica, comprese le
palestre scolastiche; d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze quali gas, acqua, luce; e) fabbricati danneggiati,
non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da
idonea documentazione. Il beneficio è peraltro limitato al solo periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile; f) locali e
fabbricati di servizio nei fondi rustici; g) le stalle, i fienili. tettoie, concimaie a servizio delle aziende agricole,
comunque condotte e locali pertinenti all'attività, anche situati fuori dal
fondo; h) edifici adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente
connessi all'attività del culto (cori, cantorie, sacrestie, e simili).
2. Sono
inoltre non tassabili quelle superfici o quelle parti di esse
ove, per specifiche caratteristiche strutturali e, per destinazione, si formano
di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali
provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia. La non tassabilità ha effetto a condizione che
il soggetto interessato provveda ad allegare alla
denuncia originaria o di variazione, nel caso in cui dichiari di provvedere
direttamente allo smaltimento dei rifiuti, copia dell'ultima comunicazione
fatta al Comune ai sensi dell'art. 3,
ultimo comma, del D.P.R. 915/1982, ovvero, nel caso in cui provveda allo
smaltimento a mezzo di impresa od ente autorizzato, copia del contratto
relativo.
3. In caso di contestuale
produzione, nei medesimi locali od aree, di rifiuti urbani interni, non si
applica alcuna riduzione di superficie tassabile.
ART. 9
Riduzione della tassa
1. Ai sensi dell'art. 59 del D.L.vo 507/93 e successive modificazioni non sono
previste riduzioni della tassa in quanto ogni zona è
dotata di chalets per il deposito RSU.
2. Nei casi di carenza
o grave irregolarità del servizio, previsti dal comma 4 del citato articolo 59,
per una durata non inferiore ad almeno trenta giorni, la tassa è applicata,
previa e formale motivata diffida degli utenti interessati al gestore del
servizio e ove non si provveda a regolarizzare il servizio stesso nei
successivi trenta giorni, nella misura del 20% della tariffa per tutto il
periodo di irregolare funzionamento del servizio.
3) per le
aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale la tassa
dovuta comunque sulla base della tariffa annua viene
ridotta del 20%. La predetta riduzione compete
soltanto quando l’uso stagionale o non continuativo ma
ricorrente, risulti dalla licenza o dall’autorizzazione rilasciata dai
competenti organi per l’esercizio dell’attività.
ART. 10
Classificazione dei locali e delle aree tassabili
1. La classificazione dei locali e delle aree tassabili sono definiti nella tabella 'W' allegata al
presente regolamento.
2. Per i locali od aree eventualmente adibiti
ad usi diversi da quelli classificati, si applicano le tariffe previste per i
locali ed aree con usi o destinazioni assimilabili, per attitudine quantitativa
e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani, fatte salve eventuali
riduzioni di superficie e tariffari previste dalla legge e dal presente
regolamento.
ART. 11
Tassa giornaliera di smaltimento
1. Per i servizi relativi
alla gestione dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti
che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non
ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da
servitù di pubblico passaggio, é istituita la tassa di smaltimento da applicare
in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.L.vo 507/93; è temporaneo l'uso inferiore a 183
giorni anche se ricorrente.
2. La tariffa per metro quadro di superficie
occupata è determinata in base a quella, rapportata a
giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni
attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile
per attitudine a produrre rifiuti),maggiorata di un importo percentuale non superiore
al 50% senza alcune riduzione nel caso di occupazione di aree.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso
temporaneo si intende assolto con il pagamento della
tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione
temporanea di spazi ed aree pubbliche all'atto dell'occupazione e con il
medesimo modello di versamento in conto corrente postale dì cui allo art. 50 del D.L.vo 507/93.
4. In caso di occupazione abusiva, la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori; per l'accertamento, il contenzioso e sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.
5. Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni della tassa giornaliera di smaltimento: a) esenzioni per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l’applicazione della tassa occupazione suolo ed aree pubbliche.
b) esenzione per quelle aree
occupate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive
organizzate dalla APT, dalla Pro Loco o da
associazioni di Cogne.
ART. 12
Esenzioni.
1. Sono esclusi dalla tassa:
a) I locali e le aree adibiti ad uffici e
servizi comunali, della Comunità Montana,
dell'A.P.T. ovvero destinati ad attività
gestite dal Comune, direttamente o per delega o con
appalto di servizio. b) Gli edifici della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute, adibiti a
culto. c) I locali e le aree
in uso alle associazioni che ricevono contributi
comunali e alle associazioni d'arma. d) Le scuole dell'obbligo (elementari e medie inferiore). scuole
materne, asili nido, compresi i locali adibiti a servizi (refezioni, direzioni, segreterie, ecc.).
PARTE II
PROCEDURE E SANZIONI
ART. 13
Denunce
1. I soggetti di cui all'art. 63 del D.L.vo 507/93 e successive modificazioni
sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio
dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti
nel territorio del Comune, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal
Comune e messi a disposizione degli utenti.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal I° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha
avuto inizio l'utenza.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni
successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In
caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme ed entro lo
stesso termine, ogni variazione relativa ai locali,
aree ed ai componenti il nucleo famigliare, alla loro superficie e
destinazione, che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possa
influire sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da
indicare nella denuncia.
4. In caso di cessazione dell'occupazione o
detenzione dei locali ed aree o di modificazione del nucleo familiare per i
residenti in Cogne, nel corso dell'anno, va presentata apposita
denuncia di cessazione o di modificazione del nucleo familiare che da diritto
all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare
successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
5. Lo stesso effetto esplica
la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa;
l'abbuono della tassa decorre dal 10 giorno del bimestre solare successivo a
quello in cui la variazione è stata presentata.
ART.14
Accertamento, riscossione e contenzioso.
1. l’accertamento e la
riscossione della tassa avvengono in conformità agli artt. 71 e 72 del d.l.vo 507/93, così come integrato e/o modificato dall’art. 52 comma 5 del d.l.vo
446/97; art. 53 d.l.vo. 446/97; art. 152 d.l.vo. 267/2000; legge 388/2000.
1 bis Al fine di raggiungere l’obiettivo di una maggiore
economicità funzionale efficienza ed
equità, la forma di gestione
delle entrate di questo Ente, con riferimento alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani
sarà svolta con le seguenti modalità:
a: la riscossione della Tassa Rifiuti Solidi
Urbani verrà effettuata a mezzo di c.c.b.
intestato al Comune di Cogne,
Servizio di Tesoreria Comunale.
b: la gestione dell’accertamento verrà
effettuata in economia utilizzando risorse umane interne
all’Ente od in affidamento mediante convenzione ad azienda speciale iscritta
nell’albo di cui all’art. 53 d.l.vo
664/97.
2. La variazione dell'ammontare della tassa
dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa, non comporta
l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di
accertamento.
3. Il contenzioso, fino all'insediamento degli
speciali organi di giurisdizione tributaria previsti dal D.L.vo 31.12.1992
n.546, è disciplinato dall'art. 63
del D.P.R. 28.01.1988 n. 43 dell'art. 20
del D.P.R. 26.10.72 n. 638 e successive modificazioni.
ART. 15
Mezzi di controllo
1.Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle
denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione
della misura e destinazione delle superfici imponibili o del numero di persone,
il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri
previsti dall'art. 73 del D.L.vo
507/93 e successive modificazioni ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto.
2. Il potere di accesso
è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o
riduzione delle tariffe o delle superfici.
ART. 16
Sanzioni.
I. Le sanzioni sono applicate nelle misure,
nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del D.L.vo 507/93.
2. Per l'applicazione delle
pene pecuniarie previste dal comma 3 dello stesso art. 76, si fa rinvio, per quanto attiene al procedimento
sanzionatorio, alla legge 24.11.1981, n. 689.
PARTE III
NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 17
Disposizioni finali e transitorie
1. Il presente
regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente
deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli
adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in
vigore. E' fatta salva l’applicazione in via
transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del
D.L.vo 507/93 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in
sede di prima applicazione della nuova disciplina.
ART.18
Funzionario responsabile.
1. La Giunta Comunale nomina il funzionario
responsabile di cui all'art. 74 del
D.L.vo 507/93, cui compete anche la gestione dinamica del presente regolamento.
ART. 19
Entrata in vigore.
1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con la eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, comma 2^, 11 periodo, 63, comma 2^, 3‑ e 4^, 64, comma 2^ 11 periodo, 66 e 72, commi 3‑, 4‑, 5‑ e 6‑ del D.L.vo 507/93 che hanno decorrenza dal I° gennaio 1995.
I N D I C E
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 ‑ Istituzione della tassa.
Art. 2 ‑ Oggetto della tassa
Art. 3 ‑ Presupposto della tassa.
Art. 4 ‑ Soggetti passivi e responsabili.
Art. 5 ‑ Tariffe e gettito della tassa.
Art. 6 ‑ Misurazione dei locali e delle aree.
Art. 7 ‑ Aree tassabili con superficie ridotta.
Art. 8 ‑ Locali ed aree non tassabili.
Art. 9 ‑ Riduzioni della tassa.
Art.10 ‑ Classificazione dei locali e delle aree tassabili.
Art.11 ‑ Tassa giornaliera di smaltimento.
PARTE II
PROCEDURE E SANZIONI
Art. 12 ‑ Esenzioni.
Art. 13 ‑ Denunce.
Art. 14 ‑ Accertamento, riscossione e contenzioso.
Art. 15 ‑ Mezzi di controllo.
Art. 16 ‑ Sanzioni.
PARTE III
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 17 ‑ Disposizioni finali e transitorie.
Art. 18 ‑ Funzionario responsabile.
Art. 19 ‑ Entrata in vigore.