Art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000
L'autocertificazione è un diritto ed usarla è facile: basta una semplice dichiarazione del cittadino.
Tutti i cittadini italiani e quelli dell'Unione Europea hanno diritto all'autocertificazione.
I cittadini di paesi extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia hanno diritto all'autocertificazione limitatamente ai dati e ai fatti verificabili presso amministrazioni pubbliche italiane. E' fatto obbligo al cittadino di non incorrere in dichiarazioni false per evitare le sanzioni previste dalla legge al riguardo.
Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadranno i benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Le amministrazioni e gli enti gestori di servizi pubblici (come ad esempio ENEL, ENI, TELECOM, POSTE) sono obbligati invece ad accettare l'autocertificazione in tutti i casi previsti.
L'autocertificazione può essere fatta in tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione, Comuni, scuole, università, Motorizzazione Civile, Prefettura, INPS, o i sopracitati gestori di pubblici servizi.
Potranno essere autocertificati:
Tutte queste dichiarazioni potranno essere rese dall'interessato senza alcuna necessità che le stesse vengano autenticate, in piena esenzione dall'imposta di bollo. Potranno essere presentate all'ufficio richiedente senza particolari formalità, oltre che direttamente dall'interessato, anche tramite il servizio postale, il fax, la posta elettronica, la pec o per mezzo di terze persone (se non presentata personalmente e firmata davanti al dipendente delegato è necessario allegare copia fotostatica del documento d’identità).
Tutte le altre situazioni, fatti e qualità personali conosciute dal cittadino e non comprese nell'elenco di ciò che si può autocertificare, possono essere attestate con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà senza l'autentica della firma. E’ infatti sufficiente sottoscrivere ed allegare all'atto (la dichiarazione) la fotocopia del proprio documento di riconoscimento oppure firmarla di fronte al dipendente addetto.
Quando le dichiarazioni sono presentate insieme o successivamente ad una domanda (o comunque ad essa collegabili) non vanno autenticate ma sottoscritte davanti al dipendente addetto (o presentate da un'altra persona o inviate per posta, via fax, pec, posta elettronica, allegando la fotocopia del documento di identità) e hanno la stessa validità temporale dell'atto che sostituiscono.