Assegno di maternità

  • Servizio attivo

Contributo per le madre cittadine italiane od extracomunitarie che non beneficiano del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità.


A chi è rivolto

L’assegno di maternità è concesso dal Comune a seguito di istanza presentata dalla madre cittadina italiana, comunitaria od extracomunitaria in possesso di un titolo di soggiorno, residente in Italia al momento del parto.

Descrizione

Istituito con Legge 448 del 23/12/1998 art. 66 poi recepito dal D. Lgs 151/2001 art. 74, spetta a tutte le madri che non beneficiano, o beneficiano in parte (strettamente per la quota mancante), del trattamento previdenziale dell’indennità di maternità.

Come fare

Presentare la richiesta entro sei mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore (affidamenti preadottivi o adozioni senza preaffidamento di un minore di età non superiore ai 6 anni o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

Cosa serve

Per fare la richiesta è necessario presentare i seguenti documenti

  • Domanda assegno di maternità debitamente compilata
  • Attestazione I.S.E.E (indicatore della situazione economica) che certifica che il nucleo familiare della madre richiedente non superi un determinato tetto economico.

Cosa si ottiene

Accettazione ed elaborazione della richiesta

Tempi e scadenze

La richiesta va presentata entro 6 mesi dalla nascita o dall'ingresso del minore in famiglia

Accedi al servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Argomenti:

Pagina aggiornata il 19/01/2024

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